Normativa di Legge

Il depuratore elettrostatico per oli realizzato da Kleentek si segnala per la sua indiscussa utilità abbinata al suo valore ambientale.
Attraverso l'uso dei depuratori Kleentek è possibile ridurre in modo significativo tutti i problemi connessi all'eliminazione e al trattamento degli oli usati.
L'attenzione ai fattori quali il risparmio e l'ambiente è diventata un'esigenza anche per le realtà industriali italiane che spesso si trovano a fare i conti con dei costi esorbitanti e con una legislazione farraginosa e ricca di incertezze, che in molti casi è il preludio a ben più gravi conseguenze dal punto di vista giuridico.

La possibilità di superare i problemi posti dalla legislazione nel trattamento degli oli usati rappresenta in ultima analisi un vantaggio economico per l'azienda e può costituire un valore aggiunto per l'ottenimento di certificazioni di qualità (ISO E UNI).

Definizione
A questo proposito è bene ricordare che per il Legislatore italiano (ed anche comunitario) gli oli industriali sono stati classificati quali rifiuti pericolosi.

E' quindi necessario adottare delle particolari cautele da parte di tutti coloro, ivi compresi gli imprenditori, i quali si trovano a dover trattare le citate sostanze.
In breve desideriamo ricordare il sistema legislativo attuale in tema di eliminazione degli oli usati in modo da fornire una maggiore consapevolezza agli operatori del settore e ribadire che la scelta del depuratore Kleentek®, oltre ad essere una scelta che permette un risparmio aziendale, può diventare un utile strumento per evitare adempimenti non solo fastidiosi e burocratici, ma anche estremamente costosi e fonte di potenziali responsabilità civili e penali.

La definizione di riferimento per olio usato è quella prevista dal d. Lgs. 95/92 secondo cui per OLIO USATO si intende
"qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati".
Inoltre sono ricompresi nella definizione di oli usati anche le Miscele Oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
In altre parole il campo di applicazione della normativa in materia di oli usati è molto esteso. Infatti, sono molti i settori dell'attività industriale che si trovano ad avere a che fare con la gestione dell'olio usato così come è stato definito dal la normativa nazionale (ed anche europea).

N. B.
E' opportuno ricordare a tutti gli operatori che la legge si riferisce agli oli definendoli alternativamente esausti o usati. Ebbene nonostante i due termini corrispondano da un punto di vista tecnico a situazioni differenti, la legge li utilizza in modo sostanzialmente equivalente. In altre parole per olio usato si intende un olio non più utilizzabile per il fine per cui era stato predisposto e quindi come tale lo stesso olio può essere definito esausto.

Le imprese interessate sono quelle realtà industriali che nel corso dell'anno solare producono, ottengono, detengono, raccolgono od eliminano a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri di oli usati.

Qualora la detenzione superi i 300 litri all'anno l'azienda deve dare corso a numerosi adempimenti, alcuni particolarmente problematici e costosi

Adempimenti
In particolare l'azienda dovrà necessariamente:
1. Tenere un apposito "registro di carico e scarico degli oli esausti". Il registro deve essere bollato e vidimato da un notaio o presso le Camere di Commercio.
2. stoccare in via provvisoria gli oli.
3. stivare in maniera idonea gli oli in modo da evitare qualsiasi commistione tra emulsioni e oli propriamente detti; evitare qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze.
4. non miscelare gli oli usati con altre sostanze tossiche o nocive.
5. Dotare gli impianti di stoccaggio di particolari e costose caratteristiche.

Successivamente è necessario procedere al trasporto e allo smaltimento. Anche in questo caso l'azienda è soggetta ad adempimenti impegnativi tra cui ricordiamo:
1. cedere e trasferire tutti gli oli usati al Consorzio Obbligatorio degli oli usati.
2. in alternativa cedere i prodotti ad imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione
3. comunicare al Cessionario dell'olio (consorzio e/o impresa autorizzata) tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi degli oli usati.
4. rimborsare al Cessionario gli oneri inerenti e connessi all'eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
5. sostenere tutti gli altri costi connessi al trattamento e allo smaltimento

Gli adempimenti non si esauriscono nello svolgimento delle attività sopra ricordate, ma si estendono anche al dovere da parte dell'Azienda di tenere a disposizione delle pubbliche amministrazioni (Provincia territorialmente competente, ente gestore (camera di commercio) e Ministero delle attività produttive) competenti tutti i dati contenuti nel registro per un periodo di tre anni dalla data delle singole operazioni.

Sanzioni
Le disposizioni relative alla tenuta e smaltimento degli oli usati sono integrate anche da un quadro sanzionatario pesante. In particolare:

1. La mancata o incompleta compilazione del Registro di carico e scarico degli oli esausti è sanzionata con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 4 fino a 24 milioni per le imprese con meno di 15 dipendenti, mentre l'ammenda sale da 30 a 180 milioni per le aziende con oltre 15 dipendenti. (euro ...)

2. In caso di scarico degli oli usati in acque interne di superficie e acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni è prevista la pena dell'arresto sino a due anni o un'ammenda da 5 a 20 milioni (euro ...).

3. Analoga pena è prevista per il deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli oli usati.

4. Chiunque brucia olio usato senza autorizzazione e in violazione delle norme di legge può essere punito con l'arresto sino ad 1 anno o con un'ammenda da 1 a 5 milioni (euro …)

E' bene ricordare che mentre la sanzione in tema di mancata o incompleta tenuta del Registro è applicabile alle sole aziende che superano il limite dei 300 litri di prodotto annui, le sanzioni relative allo scarico e alla dispersione degli oli sono applicabili a tutti gli imprenditori che trattano i citati prodotti indipendentemente dalle quantità utilizzate in azienda.

Oltre a queste norme specifiche che sanzionano penalmente l'imprenditore e coloro che nell'ambito dell'azienda hanno ricevuto la delega operativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è bene ricordare che l'inquinamento da rifiuti speciali può essere fonte anche di responsabilità civili di tipo risarcitorio allorquando l'olio usato e non correttamente tenuto provoca danni a terzi. A questo proposito desideriamo sottolineare che i danni possono essere subiti anche dai lavoratori che operano all'interno dell'azienda comportando in tal caso una responsabilità dell'imprenditore anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

In conclusione è opportuno tenere a mente che la materia degli oli industriali ha assunto una particolare rilevanza in questi ultimi anni, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore di una legislazione severa che sanziona in modo pesante gli imprenditori che violano le richiamata norme.

Quindi acquistare un depuratore Kleentek diventa un modo per eliminare fastidiosi adempimenti, molte problematiche e molti rischi (anche di carattere penale) connessi al trattamento degli oli industriali.

Elenco principale normativa di riferimento
Norme regionali
Reg. Regione Lombardia n. 3 del 9.1.1982
Norme nazionali
DPR 23.8.1982 n. 691
DPR 10.9 1982 n. 915 (abrogato dalla Legge Ronchi)
DM 22.2.1984
DM 29.12.1987 n. 559:
DM22.9.1988 : Censimento dei rifiuti
L. 9.11.1988 n.475 : Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti speciali
DM26.4.1989 : Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali
Dlgs 27.01.1992 n.95 : Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati
DM 16.5.1996 n.392 : Regolamento recante norme tecniche per l'eliminazione degli oli usati
D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (LEGGE RONCHI)

 

NOTE:

CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO PER DETENTORI DI CAPACITA' SUPERIORE AI 300 LITRI
Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico- fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.
I recipienti devono inoltre essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.
4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO PER DETENTORI DI CAPACITÀ SUPERIORE AI 500 LITRI
1. Caratteristiche generali dei depositi.
a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.
b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di m 2,50.
c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.
d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.
e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norme di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali.
2. Potenzialità del deposito.
La quantità' complessiva degli oli o emulsioni oleose che può trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità reale), non può in nessun caso essere superiore alla capacità geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta Pr la potenzialità reale e Pg quella geometrica, sarà:
Pr <= 0,9 x Pg
3. Serbatoi.
I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:
a) fissi: e' esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità;
b) realizzati in acciaio;
c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;
d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;
e) equipaggiati con accessori che permettano:
- campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno);
- esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.;
- il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola);
- la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione:
sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste;
- la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio.
In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.
Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio:
e' ammessa l'installazione di più' serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.
Non sono ammessi argini in terra.
I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali. Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.
Nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:
- per serbatoi di Cg >= 30 m3 distanza minima di m 0,80
- per serbatoi di Cg > 30 <= 150 m3 distanza minima di 1,00
- per serbatoi di Cg > 150 m3 distanza minima tra serbatoi di m 1,50.
I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino:
D = H - h
dove:
- D distanza in m del serbatoio del muro di bacino
- H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino
- h altezza in m del muro di bacino misurato all'interno dello stesso.
4. Impianto di movimentazione.
L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.
Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.
Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa.
L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.
Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi.
Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.
Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi.
5. Aree di travaso
Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:
a) Carico ATB.
L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa; la pavimentazione deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.
b) Scarico ATB.
L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi.
c) Locali travaso.
I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere:
- una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;
- un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop.
I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate.
L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi.
Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.
Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'Art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.
d) Contenitori mobili.
I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come già indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.
6. Filtri olio usati.
Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.
7. Rete fognante.
I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose.
a) Fognatura bianca.
Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale.
b) Fognatura oleosa.
Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti:
- le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76
successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni piu' severe da parte degli Enti autorizzanti; - le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali.
I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anziche' nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.

 
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