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Normativa
di Legge
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Il
depuratore elettrostatico per oli realizzato da Kleentek si segnala
per la sua indiscussa utilità abbinata al suo valore ambientale.
Attraverso l'uso dei depuratori Kleentek è possibile ridurre
in modo significativo tutti i problemi connessi all'eliminazione
e al trattamento degli oli usati.
L'attenzione ai fattori quali il risparmio e l'ambiente è
diventata un'esigenza anche per le realtà industriali italiane
che spesso si trovano a fare i conti con dei costi esorbitanti e
con una legislazione farraginosa e ricca di incertezze, che in molti
casi è il preludio a ben più gravi conseguenze dal
punto di vista giuridico.
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La
possibilità di superare i problemi posti dalla legislazione
nel trattamento degli oli usati rappresenta in ultima analisi
un vantaggio economico per l'azienda e può costituire
un valore aggiunto per l'ottenimento di certificazioni di
qualità (ISO E UNI).
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Definizione
A questo proposito è bene ricordare che per il Legislatore
italiano (ed anche comunitario) gli oli industriali sono stati classificati
quali rifiuti pericolosi.
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E' quindi necessario adottare delle particolari cautele da parte di
tutti coloro, ivi compresi gli imprenditori, i quali si trovano a dover
trattare le citate sostanze.
In breve desideriamo ricordare il sistema legislativo attuale in tema
di eliminazione degli oli usati in modo da fornire una maggiore consapevolezza
agli operatori del settore e ribadire che la scelta del depuratore Kleentek®,
oltre ad essere una scelta che permette un risparmio aziendale, può
diventare un utile strumento per evitare adempimenti non solo fastidiosi
e burocratici, ma anche estremamente costosi e fonte di potenziali responsabilità
civili e penali.
La definizione di riferimento per olio usato è quella prevista
dal d. Lgs. 95/92 secondo cui per OLIO USATO si intende
"qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o
sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato,
in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di
trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o
comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati".
Inoltre sono ricompresi nella definizione di oli usati anche le Miscele
Oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente
formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna,
i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.
In altre parole il campo di applicazione della normativa in materia di
oli usati è molto esteso. Infatti, sono molti i settori dell'attività
industriale che si trovano ad avere a che fare con la gestione dell'olio
usato così come è stato definito dal la normativa nazionale
(ed anche europea).
N. B.
E' opportuno ricordare a tutti gli operatori che la legge si riferisce
agli oli definendoli alternativamente esausti o usati. Ebbene nonostante
i due termini corrispondano da un punto di vista tecnico a situazioni
differenti, la legge li utilizza in modo sostanzialmente equivalente.
In altre parole per olio usato si intende un olio non più utilizzabile
per il fine per cui era stato predisposto e quindi come tale lo stesso
olio può essere definito esausto.
Le imprese interessate sono quelle realtà industriali che nel
corso dell'anno solare producono, ottengono, detengono, raccolgono od
eliminano a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri
di oli usati.
Qualora la detenzione superi i 300 litri all'anno l'azienda deve dare
corso a numerosi adempimenti, alcuni particolarmente problematici e costosi
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Adempimenti
In particolare l'azienda dovrà necessariamente:
1. Tenere un apposito "registro di carico e scarico degli oli
esausti". Il registro deve essere bollato e vidimato da un
notaio o presso le Camere di Commercio.
2. stoccare in via provvisoria gli oli.
3. stivare in maniera idonea gli oli in modo da evitare qualsiasi
commistione tra emulsioni e oli propriamente detti; evitare qualsiasi
dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze.
4. non miscelare gli oli usati con altre sostanze tossiche o nocive.
5. Dotare gli impianti di stoccaggio di particolari e costose caratteristiche.
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Successivamente è necessario procedere al trasporto e allo smaltimento.
Anche in questo caso l'azienda è soggetta ad adempimenti impegnativi
tra cui ricordiamo:
1. cedere e trasferire tutti gli oli usati al Consorzio Obbligatorio degli
oli usati.
2. in alternativa cedere i prodotti ad imprese autorizzate alla raccolta
e/o all'eliminazione
3. comunicare al Cessionario dell'olio (consorzio e/o impresa autorizzata)
tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi degli oli usati.
4. rimborsare al Cessionario gli oneri inerenti e connessi all'eliminazione
delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere
trattati e degli oli contaminati.
5. sostenere tutti gli altri costi connessi al trattamento e allo smaltimento
Gli adempimenti non si esauriscono nello svolgimento delle attività
sopra ricordate, ma si estendono anche al dovere da parte dell'Azienda
di tenere a disposizione delle pubbliche amministrazioni (Provincia territorialmente
competente, ente gestore (camera di commercio) e Ministero delle attività
produttive) competenti tutti i dati contenuti nel registro per un periodo
di tre anni dalla data delle singole operazioni.
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Sanzioni
Le disposizioni relative alla tenuta e smaltimento degli oli
usati sono integrate anche da un quadro sanzionatario pesante. In
particolare:
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1. La mancata o incompleta compilazione del Registro di carico e scarico
degli oli esausti è sanzionata con l'arresto sino a sei mesi e
con l'ammenda da 4 fino a 24 milioni per le imprese con meno di 15 dipendenti,
mentre l'ammenda sale da 30 a 180 milioni per le aziende con oltre 15
dipendenti. (euro ...)
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2. In caso di scarico degli oli usati in acque interne di superficie
e acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni
è prevista la pena dell'arresto sino a due anni o un'ammenda
da 5 a 20 milioni (euro ...).
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3. Analoga pena è prevista per il deposito e/o scarico di
oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi
scarico incontrollato di residui risultati dal trattamento degli
oli usati.
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4. Chiunque brucia olio usato senza autorizzazione e in violazione
delle norme di legge può essere punito con l'arresto sino
ad 1 anno o con un'ammenda da 1 a 5 milioni (euro
)
E' bene ricordare che mentre la sanzione in tema di mancata
o incompleta tenuta del Registro è applicabile alle sole
aziende che superano il limite dei 300 litri di prodotto annui,
le sanzioni relative allo scarico e alla dispersione degli oli sono
applicabili a tutti gli imprenditori che trattano i citati prodotti
indipendentemente dalle quantità utilizzate in azienda.
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Oltre a queste norme specifiche che sanzionano penalmente l'imprenditore
e coloro che nell'ambito dell'azienda hanno ricevuto la delega operativa
in materia di smaltimento dei rifiuti, è bene ricordare che l'inquinamento
da rifiuti speciali può essere fonte anche di responsabilità
civili di tipo risarcitorio allorquando l'olio usato e non correttamente
tenuto provoca danni a terzi. A questo proposito desideriamo sottolineare
che i danni possono essere subiti anche dai lavoratori che operano all'interno
dell'azienda comportando in tal caso una responsabilità dell'imprenditore
anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
In conclusione è opportuno tenere a mente che la materia degli
oli industriali ha assunto una particolare rilevanza in questi ultimi
anni, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore di una legislazione
severa che sanziona in modo pesante gli imprenditori che violano le richiamata
norme.
Quindi acquistare un depuratore Kleentek diventa un modo per eliminare
fastidiosi adempimenti, molte problematiche e molti rischi (anche di carattere
penale) connessi al trattamento degli oli industriali.
Elenco principale normativa di riferimento
Norme regionali
Reg. Regione Lombardia n. 3 del 9.1.1982
Norme nazionali
DPR 23.8.1982 n. 691
DPR 10.9 1982 n. 915 (abrogato dalla Legge Ronchi)
DM 22.2.1984
DM 29.12.1987 n. 559:
DM22.9.1988 : Censimento dei rifiuti
L. 9.11.1988 n.475 : Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei
rifiuti speciali
DM26.4.1989 : Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali
Dlgs 27.01.1992 n.95 : Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli oli usati
DM 16.5.1996 n.392 : Regolamento recante norme tecniche per l'eliminazione
degli oli usati
D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (LEGGE RONCHI)
NOTE:
CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO PER DETENTORI DI CAPACITA'
SUPERIORE AI 300 LITRI
Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di recipienti con adeguati
requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico- fisiche
ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.
I recipienti devono inoltre essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni
di riempimento e svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore
a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto
nell'allegato C al presente regolamento.
4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio,
sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile
che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo
nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO PER DETENTORI DI CAPACITÀ
SUPERIORE AI 500 LITRI
1. Caratteristiche generali dei depositi.
a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato,
emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di
ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.
b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente
in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di m 2,50.
c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che
di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.
d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o
emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio
di prodotto contaminato.
e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano
le norme di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti
per l'immagazzinamento di oli minerali.
2. Potenzialità del deposito.
La quantità' complessiva degli oli o emulsioni oleose che può
trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità
reale), non può in nessun caso essere superiore alla capacità
geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta
Pr la potenzialità reale e Pg quella geometrica, sarà:
Pr <= 0,9 x Pg
3. Serbatoi.
I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono
essere:
a) fissi: e' esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato
o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità;
b) realizzati in acciaio;
c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti
in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;
d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;
e) equipaggiati con accessori che permettano:
- campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello
alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore
di livello esterno);
- esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme
antinfortunistiche, p.d'u.;
- il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con
valvola);
- la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione:
sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente
per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di
movimentazione previste;
- la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve
essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul
serbatoio.
In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio
di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.
Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato
da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità
di contenimento pari a quella del serbatoio:
e' ammessa l'installazione di più' serbatoi in unico bacino, ad
eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato
che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più
serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso
deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi
contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.
Non sono ammessi argini in terra.
I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza
verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati
alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere
installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto
trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti
resistenti agli oli minerali. Eventuali giunti sulla pavimentazione o
sui muri di contenimento debbono essere realizzati in materiale antisolvente.
Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve
essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.
Nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, debbono essere
rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:
- per serbatoi di Cg >= 30 m3 distanza minima di m 0,80
- per serbatoi di Cg > 30 <= 150 m3 distanza minima di 1,00
- per serbatoi di Cg > 150 m3 distanza minima tra serbatoi di m 1,50.
I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro
di bacino:
D = H - h
dove:
- D distanza in m del serbatoio del muro di bacino
- H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino
- h altezza in m del muro di bacino misurato all'interno dello stesso.
4. Impianto di movimentazione.
L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve
essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti
saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.
Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se
interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.
Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse
valvole in ghisa.
L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve
essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.
Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere
completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi.
Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate
su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per
il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto
in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata
in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.
Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno
dei bacini di contenimento serbatoi.
5. Aree di travaso
Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni
all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:
a) Carico ATB.
L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso
pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa; la pavimentazione
deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento.
L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre
essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso
direttamente dalla sua postazione di lavoro.
b) Scarico ATB.
L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso
pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche
simili a quanto detto per i bacini serbatoi.
c) Locali travaso.
I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono
avere:
- una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale
di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;
- un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci
verso un serbatoio di slop.
I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso
specificamente attrezzate.
L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con
caldaia posta all'esterno degli stessi.
Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto
di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.
Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio
per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato
all'Art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno
essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.
d) Contenitori mobili.
I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose
debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto,
l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale
come già indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio
collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s.
di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli
elevatori.
6. Filtri olio usati.
Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi
contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.
7. Rete fognante.
I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni
oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito
da una rete acque bianche e una rete acque oleose.
a) Fognatura bianca.
Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture
esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente
al circuito di smaltimento finale.
b) Fognatura oleosa.
Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini
serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio
contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente
e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima
pioggia e tale da garantire negli effluenti:
- le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76
successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura
comunale e in assenza di prescrizioni piu' severe da parte degli Enti
autorizzanti; - le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta
legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti
autorizzati dagli Enti Locali.
I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio
automezzi) se poste sotto tettoia, anziche' nella rete fognante oleosa
potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.
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